(1) Le disposizioni di cui alla presente legge attuano il coordinamento di cui all'articolo 12, secondo comma, numero 3, della legge 9 ottobre 1971, n. 825.
(2) Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle relative leggi provinciali di attuazione. Le altre disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1988.
(3) In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini dell'eventuale conguaglio derivante dal passaggio al nuovo ordinamento finanziario, le somme comunque corrisposte alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in sostituzione delle quote fisse e variabili di tributi erariali soppressi in attuazione della riforma tributaria, se riferite all'anno 1988, sono detratte dall'ammontare delle somme attribuite alla Regione ed alle Province autonome con la presente legge.
(4) Sono parimenti detratte dall'ammontare delle predette somme quelle corrisposte, per il detto anno finanziario, a carico del bilancio dello Stato, a favore dei Comuni delle Province autonome di Trento e di Bolzano, a titolo di somme sostitutive di quote di tributi erariali soppressi dalla riforma tributaria.
(5) Sono altresì detratti dall'ammontare delle somme di cui al comma 3 gli oneri rimasti a carico dello Stato, nell'esercizio di entrata i vigore della presente legge, per l'espletamento delle funzioni trasferite alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dei decreti del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, numeri 511, 512, 526 e 527; 17 dicembre 1987, n. 554, 15 luglio 1988, numeri 300, 301, 305 e 405.