Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) Il presente contratto collettivo intercompartimentale si applica al personale dei seguenti comparti:
(2) Il presente contratto vale anche per le aree dirigenziale, medica e veterinaria.
(3) Il presente contratto disciplina per il personale di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto nonché la previdenza complementare, incluso l'adeguamento della previgente disciplina.
(1) Con decorrenza 1° luglio 1999 il trattamento di fine servizio è disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile. Dal trattamento di fine rapporto spettante ai sensi del predetto articolo è detratta l'indennità di fine servizio comunque denominata maturata a carico degli enti di previdenza obbligatoria o presso enti di provenienza, in caso di passaggio per legge.
(2) L'indennità di trattamento di fine servizio comunque denominata maturata fino al 30 giugno 1999 ai sensi della vigente disciplina prevista dall'ordinamento del personale dei comparti di cui all'articolo 1 viene determinata secondo la normativa medesima e si cumula, a tutti gli effetti, per i periodi successivi a tale data, con il trattamento di cui all'articolo 2120 del codice civile. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 2120, 4° e 5° comma, del codice civile, detratti gli acconti già corrisposti.
(1) Il TFR si calcola applicando i criteri previsti dall'articolo 2120 del codice civile su tutti gli elementi retributivi ad esclusione dei seguenti:
(2) Le quote di accantonamento annuale saranno determinate applicando l'aliquota stabilita per i dipendenti dei settori privati iscritti all' I.N.P.S., pari al 6,91 per cento della retribuzione base di riferimento ai sensi del comma 1.
(1) Il passaggio al TFR comporta gli stessi effetti previsti dal relativo contratto collettivo per i pubblici dipendenti dei comparti e delle aree di contrattazione definiti a norma dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo n. 396 del 1997.
(1) Il personale di cui all'articolo 1 può associarsi ai fondi di previdenza complementare basati sul principio della volontarietà dell'adesione e funzionante secondo il sistema della capitalizzazione individuale in regime di contribuzione definita.
(1) Il personale associato ai fondi di previdenza complementare è tenuto a contribuire ciascuno nella misura dell' 1 o dell' 1,24 per cento da calcolarsi sulla retribuzione base di cui all'articolo 3 del presente contratto.
(2) L'ente di appartenenza è tenuto a contribuire in favore di ogni dipendente nella misura dell' 1 per cento al fondo di previdenza complementare, a cui il singolo dipendente si associa, da calcolarsi sulla retribuzione base di cui all'articolo 3.
(3) La contribuzione di cui ai commi 1 e 2 decorre dal 1° luglio 1999 per il personale che dichiara di aderire con tale decorrenza al fondo pensione entro il 31 marzo 2000 e semprechè trattasi di personale già in servizio a tale data e che tale decorrenza sia compatibile con la normativa del fondo cui si aderisce. Per il resto la relativa contribuzione decorre dal 1° del mese successivo alla data di comunicazione all'ente di appartenenza dell'adesione al fondo di pensione complementare.
(1) Per il personale assunto a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995 e richiamato dalla legge n. 448 del 1998, il quale chiede l'iscrizione ai fondi di previdenza complementare, gli accantonamenti annuali del TFR successivi alla iscrizione sono integralmente destinati ai fondi medesimi.
(2) Per il personale in servizio antecedente all'entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1, associato ai fondi di previdenza complementare, l'ente di appartenenza, in aggiunta quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2, versa una quota pari al 18 per cento del TFR maturando calcolato ai sensi dell'articolo 3 del presente contratto. Tali accantonamenti saranno versati secondo la normativa vigente.
(3) Il versamento degli importi destinati ai fondi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo avverrà in seguito alla copertura finanziaria della relativa spesa con i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2000 nonché per gli esercizi futuri.