Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) Il presente contratto collettivo intercompartimentale si applica all'area medica e veterinaria del comparto del personale del servizio sanitario provinciale .
(2) Il trattamento economico del presente contratto riguarda il periodo 1° gennaio 1999 - 31 dicembre 2000. Esso rimane comunque in vigore fino a quando non sarà sostituito dal successivo contratto collettivo. Gli effetti economici decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali ed, in mancanza, dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto.
(3) In quanto non diversamente disciplinato dal presente contratto si applica al personale di cui al comma 1 il contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 1997-2000 per il personale non dirigenziale.
(4) Al personale di cui al comma 1 non si applicano i seguenti articoli del contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 1997-2000 per il personale non dirigenziale.
(1) L'assetto giuridico e retributivo del personale di cui all'articolo 1, comma 1, viene stabilito nella contrattazione di comparto, tenendo conto delle specificità della Sanità nonché dei principi desumibili dal contratto collettivo intercompartimentale, inclusa la progressione professionale, garantendo che il trattamento retributivo variabile venga collegato alla prestazione di plus orario e/o al raggiungimento di risultati preventivamente concordati secondo le modalità da stabilirsi a livello di comparto. Tali risultati fanno riferimento ad obiettivi concernenti la produttività complessiva, individuale e di gruppo, la qualità e l'efficienza dei servizi nonché il migliore utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
(1) I permessi sindacali retribuiti spettanti alle singole organizzazioni sindacali del personale di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere cumulati su richiesta, ed utilizzati tenendo conto delle esigenze di servizio e di quelle delle organizzazioni sindacali
(2) Le modalità di utilizzo dei permessi sindacali di cui al comma 1 vengono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con la rispettiva o, in caso di cumulo, le rispettive organizzazioni sindacali.
(1) In tutti i casi in cui la contrattazione collettiva prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, rimane in vigore l'attuale disciplina che verrà ridefinita nel contratto di comparto, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire la continuità del servizio.
(1) A decorrere dal 1° luglio 1999 lo stipendio in godimento, l'indennità integrativa speciale, l'elemento retributivo di cui al comma 4 dell'articolo 3 rispettivamente al comma 4 dell'articolo 27 dell'accordo dell'area medica e veterinaria del 10 luglio 1996 nonché le indennità fisse e ricorrenti sono, con esclusione dello specifico trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 8 della legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5, dell' 1,5% ed a decorrere dal 1° luglio 2000 per tale anno nella misura corrispondente al tasso di inflazione programmato a livello statale per l'anno 2000.
(2) Al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel corso dell'anno 1999 o 2000 l'aumento retributivo previsto dal comma 1 del presente articolo è rideterminato, calcolando l'aumento relativo in dodicesimi, in relazione ai mesi interi di servizio.
(1) In caso di un tasso tendenziale di inflazione per l'anno 1999, rilevato dall'ASTAT per il comune di Bolzano, superiore all' 1,5% gli elementi retributivi di cui all'articolo 5, comma 1, sono aumentati, con decorrenza 1° febbraio 2000, in misura corrispondente alla relativa differenza. I relativi nuovi stipendi vengono comunicati alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative entro il mese di gennaio 2000.
(1) Per gli anni 1999 e 2000 al personale viene corrisposto, inoltre, il premio di produttività ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, del contratto intercompartimentale sottoscritto l'11 novembre 1998, il cui fondo viene determinato nella misura del 2% ai sensi del 4° comma di cui sopra per gli anni di riferimento.
(2) L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 viene disciplinato nel contratto di comparto.