(1) Il presente contratto collettivo si applica al personale, docente, incluso il personale diplomato delle scuole secondarie superiori, ed educativo, con contratto a tempo indeterminato e determinato, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
(2) Al personale di cui al comma 1, che entro il 1° settembre per l'anno scolastico successivo, ovvero per il personale con contratto a tempo determinato all'atto della sottoscrizione del nuovo contratto individuale di lavoro, rinunci a svolgere le prestazioni aggiuntive previste dal presente contratto rispetto a quelle previste dal vigente contratto collettivo nazionale, non si applicano le seguenti disposizioni: gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 10, con esclusione dei commi 5 e 7, gli articoli 11, 12, 13 e 20 nonché l'allegato 1 e l'articolo 12 dell'allegato 4, del contratto collettivo provinciale per il personale docente, educativo e direttivo sottoscritto in data 16 aprile 1998, come modificato ed integrato dal presente contratto.
(3) A tutto il personale docente di cui al comma 1 si applicano i compensi per lavoro straordinario di cui all'allegato 1 del presente contratto che sostituisce le relative tabelle riferite al personale docente della scuola elementare e delle scuole secondarie di cui all'allegato 2 del contratto collettivo provinciale sottoscritto il 16 aprile 1998.