(1) All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, è aggiunto in fine il seguente comma:
„Rientrano altresì nelle attribuzioni di cui al primo comma anche le funzioni di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari nonchè quelle relative ai servizi minorili per la giustizia; tra le predette funzioni sono comunque comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6/bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e dei giovani di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto dall'autorità giudiziaria. Restano ferme le competenze in capo agli organi statali in materia di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie ubicate negli istituti penitenziari e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra servizi sanitari e amministrazione penitenziaria e giustizia minorile saranno definite apposite intese tra i competenti organi provinciali e statali“.
(2) All'articolo 4/bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 1 le parole: „L'assistenza sanitaria e“ sono soppresse e le parole: „sono assicurate“ sono sostituite dalle seguenti: „è assicurato“;
- la lettera a) del comma 3 è abrogata.
(3) Gli oneri relativi alle funzioni trasferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano dal comma 1 sono a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali.
(4) Il personale medico, tecnico sanitario e infermieristico operante negli istituti penitenziari localizzati nel territorio delle Province con contratto di lavoro a tempo indeterminato e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuato con successivo provvedimento dalla competente amministrazione statale d'intesa con la Provincia territorialmente competente, è trasferito alle Province con effetto dalla medesima data e con onere a carico delle province stesse. A detto personale si applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali rispettivamente previste per il corrispondente personale delle province, fermo restando il rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento. Le Province subentrano allo Stato nelle convenzioni in essere per lo svolgimento dell'attività professionale relativa alle funzioni oggetto del trasferimento ai sensi del comma 1; entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero della giustizia comunica alle Province i nominativi del predetto personale e la tipologia del rapporto convenzionale in atto. I rapporti di lavoro a tempo determinato e i rapporti convenzionali previsti da questo comma con scadenza anteriore a sei mesi dalla data di efficacia di questo decreto con il personale medico, tecnico sanitario e infermieristico operante negli istituti penitenziari localizzati nel territorio delle Province sono prorogati per la durata di dodici mesi dalla medesima data, salva scadenza naturale se successiva. Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali mobili connessi all'esercizio delle attività sanitarie di cui a questo decreto sono trasferiti alle Province autonome con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115; i locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie negli istituti penitenziari sono concessi in uso a titolo gratuito. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.