(1) Sono trasferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con effetto dal 1° gennaio 2000, le sezioni «Demanio idrico» degli uffici del Genio civile aventi sede nel territorio delle province medesime.
(2) Il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di cui al comma 1 presso le predette sezioni, previamente individuato dalla competente amministrazione statale, è trasferito alle Province con effetto dalla medesima data e con onere a carico delle Province stesse. Con effetto dalla data del 1° gennaio 2000 e secondo quanto disposto dalla rispettiva normativa provinciale, a detto personale si applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali rispettivamente previste per il corrispondente personale delle Province, fermo restando il rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento.
(3) Fino a quando non sia diversamente disposto dalla rispettiva normativa provinciale, le sezioni di cui al comma 1 continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite dalle norme in vigore attinenti le funzioni di competenza delle Province, ivi comprese quelle ad esse delegate.
(4) Le somme spettanti annualmente alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, in materia di opere idrauliche di prima e seconda categoria, nonché ai sensi dell'articolo 1/bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come introdotto dall'articolo 11 del presente decreto, in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, sono così determinate:
- a) per le spese correnti relative al personale ed al funzionamento degli uffici nonché alla manutenzione delle opere idrauliche, in misura pari alla media annua delle corrispondenti spese sostenute dallo Stato nel territorio delle Province autonome negli anni tra il 1996 e il 1998, incrementate a decorrere dall' anno 2001 in misura pari alle variazioni percentuali previste, per ciascun anno di riferimento, nel documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato per l'andamento della spesa corrente a carico del bilancio dello Stato medesimo;
- b) per le spese di investimento relative alle opere idrauliche di prima e seconda categoria, nella misura corrispondente alla spesa prevista per manutenzioni straordinarie ed investimenti dai piani pluriennali di cui all' articolo 7 del D.P.R. n. 381/1974, come sostituito dall'articolo 4 del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo D.P.R. n. 381/1974, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto.
(5) I dati occorrenti per la determinazione delle somme spettanti annualmente alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 4 sono accertati in contraddittorio da funzionari a ciò delegati rispettivamente dalle Province medesime e dal Ministero dei lavori pubblici. II pagamento delle somme dovute è effettuato con periodicità trimestrale; per le somme riferite al rimborso delle spese di investimento, il relativo pagamento è effettuato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, sulla base di dichiarazioni rilasciate dal Presidente della giunta provinciale interessata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.