(1) È assimilato al personale ad esaurimento, di cui all'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente dalla Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, il personale che alla data del 1° gennaio 1997 risulta in servizio in provincia di Bolzano, appartenente alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, all'INPS e all'INAIL, nonché agli enti disciolti con propria sede in provincia di Bolzano e che, non appartenendo ai ruoli locali, si trovi in una delle seguenti condizioni:
- a) sia stato assunto per effetto di concorso indetto o di provvedimento amministrativo emanati prima del 1° dicembre 1976 ed abbia preso effettivo servizio nella provincia stessa entro il 31 dicembre 1978;
- b) sia stato assunto in provincia di Bolzano entro il 1° gennaio 1986 in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285;
- c) sia stato inquadrato in ruolo prima del 1° luglio 1980 a seguito di servizio prestato in provincia di Bolzano, in qualità di sostituto portalettere ai sensi dell' articolo 5, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846;
- d) sia stato inquadrato in ruolo o destinato a prestare servizio in provincia di Bolzano dopo il 1° dicembre 1976 ed entro il 9 novembre 1989 a seguito di servizio prestato in provincia di Bolzano come precario ovvero a seguito di assunzione o riassunzione per provvedimento amministrativo o per concorso non locale;
- e) abbia prestato servizio per più di sei anni in provincia di Bolzano per effetto dei provvedimenti previsti dall' articolo 14, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
(2) Il personale che ritenga di appartenere ad una delle summenzionate categorie dovrà inoltrare, per via gerarchica, al Commissario del Governo se in servizio presso l'amministrazione statale ovvero al Direttore delle sedi provinciali se in servizio presso l'INPS o alI'INAIL, apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fornendo le notizie di cui all'allegato modello 1.
(3) II commissario del Governo provvederà con propri decreti, previa informazione alle organizzazioni sindacali locali e alla Provincia autonoma di Bolzano. L'emanazione dei predetti decreti avverrà quindici giorni dopo l'invio degli schemi di decreto alla provincia. Analogamente per il personale dell'INPS e dell'INAIL provvederanno i direttori delle rispettive sedi provinciali.
(4) L'assimilazione di cui al comma 1 è subordinata al conseguimento, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come integrato dall'articolo 5/bis, introdotto dall'articolo 4 del presente decreto, corrispondente al titolo di studio che venne richiesto, per l'accesso alla qualifica funzionale rivestita. Coloro, che non acquisiscano tale attestato entro detto termine sono trasferiti, anche in soprannumero, in una sede di gradimento presso altra provincia entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del termine di cui sopra.
(5) L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 4 costituisce per il pubblico dipendente grave violazione dei doveri d'ufficio, perseguibile in via disciplinare, fatta salva l'applicazione dell'articolo 328 del codice penale.
(6) Dal conseguimento dell'attestato di cui al comma 4 sono esonerati coloro che rientrano nelle lettere a) e c) di cui al comma 1.
(7) Il personale dell'Ente Poste italiane, già Azienda autonoma della Stato, per il quale sussistono i requisiti di cui al comma 1 e che abbia inoltrato la domanda di cui al comma 2, nonché conseguito l'attestato di cui al comma 4, ha facoltà di rimanere in servizio nella provincia di Bolzano.
(8) Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a.