Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 22 aprile 1992, n. 94.
(1) Ferme restando le date di inizio e di termine dell'anno scolastico quali stabilite per tutti i conservatori di musica ai fini dei provvedimenti di stato giuridico del personale direttivo e docente, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce il calendario scolastico per il conservatorio di musica di Bolzano, previa intesa con il presidente della provincia autonoma. Se l'intesa non è raggiunta, il predetto calendario è stabilito dal Governo della Repubblica.
(2) Il calendario di cui al comma 1 stabilisce le date di inizio e di termine delle attività didattiche, le sospensioni delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, la suddivisione dell'anno medesimo ai fini degli scrutini e le date di svolgimento degli esami.