Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 22 aprile 1992, n. 94.
(1) Il consiglio di amministrazione del conservatorio è composto dal presidente e da:
(2) Un docente di ruolo di lingua ladina in servizio presso il conservatorio, designato dal collegio dei docenti, fa parte, con voto consultivo, del consiglio di amministrazione.
(3) Nel caso di parità di voti in seno al consiglio di amministrazione prevale il voto del presidente.
(4) Il collegio dei revisori dei conti è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un rappresentante della provincia autonoma designato dal presidente della stessa.
(5) I contributi dello Stato e della provincia autonoma per le spese di funzionamento per il conservatorio sono iscritti nel bilancio del conservatorio medesimo.