Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 22 aprile 1992, n. 94.
(1) Per gli insegnamenti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, in mancanza di docenti di ruolo il direttore conferisce supplenze annuali sulla base di graduatorie di istituto compilate secondo quanto previsto dalla ordinanza ministeriale sul conferimento delle supplenze nei conservatori di musica.
(2) Con il provvedimento istitutivo dei corsi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, si definisce anche l'eventuale inserimento degli insegnanti svolti nei corsi medesimi nella tabella prevista dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto. A tal fine la disciplina "lied ed oratorio" sarà considerata consona alle tradizioni delle popolazioni locali.