(1) Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
(2) Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
(3) Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.