(1) La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
(2) Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
(3) Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.
(4) La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni , fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.5)