(1) Nel contratto collettivo 8 marzo 2006 l’articolo 8 è così sostituito:
“Art. 8 Requisiti d’accesso
1. Per i profili professionali con più requisiti culturali di accesso ascrivibili a diverse aree professionali, i singoli bandi di concorso possono prevedere un limite ai requisiti per motivate esigenze di servizio, tenuto conto di particolari figure professionali necessarie ai singoli settori di attività.
2. Per particolari esigenze di servizio di singoli settori dell’Amministrazione, nel programma d’esame dei bandi di concorso può essere prevista la conoscenza di una o più lingue straniere.
3. Al fine di evitare ingiustificate esclusioni di diplomi universitari di nuova istituzione, i requisiti di accesso in vigore, riguardanti studi universitari, sono integrati, nei rispettivi profili professionali, nel senso che oltre ai singoli diplomi già ivi indicati, vengono presi in considerazione anche gli altri diplomi universitari di pari livello esistenti nello stesso ambito di studi, materia o specializzazione. A tali fini si fa riferimento principalmente alle classi di laurea stabilite a livello statale e che attualmente sono contemplate nell’articolo 4 del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministero dell’università e della ricerca. Nei bandi di concorso possono essere specificati ulteriormente i titoli d’accesso.”