(1) La valutazione delle prestazioni del personale avviene sulla base di un preventivo accordo sui compiti da svolgere rispettivamente sugli obiettivi e risultati da raggiungere nel corso del periodo annuale. Tale accordo interviene tra il personale ed il diretto superiore all'inizio del relativo periodo annuale nell'ambito di un apposito colloquio personale. Per il relativo accordo e per la valutazione è da utilizzare un apposito modulo. In sede di colloquio sulla valutazione il personale può chiedere un termine di non più di dieci giorni per prendere posizione. Al personale viene, infine, consegnata una copia della valutazione.
(2) Il raggiungimento degli obiettivi, risultati o compiti preventivamente concordati, comporta il riconoscimento dell'importo base del premio di produttività. L'importo base può essere negato o ridotto in presenza di irrogazione di una sanzione disciplinare nel corso del periodo di valutazione. L'importo base del premio di produttività non spetta:
- per i periodi di assenza non retribuiti;
- per il periodo di assenza per malattia che eccede i sei mesi nel corso dell'anno solare o anno scolastico oggetto di valutazione.
(3) L'importo base del premio di produttività annuale è determinato per le singole qualifiche funzionali come segue:
Iqual. funz.: euro 335,70
IIqual. funz.: euro 361,52
IIIqual. funz.: euro 387,34
IVqual. funz.: euro 413,17
Vqual. funz.: euro 438,99
VIqual. funz.: euro 464,81
VIIqual. funz.: euro 490,63
VIIIqual. funz.: euro 516,46
IXqual. funz.: euro 542,28
(4) Ai fini dell'assegnazione dei premi di produttività aggiuntivi, il fondo per i premi di produttività di cui all'articolo 58, comma 1, del CCI del 29.07.1999, viene distribuito, detratti gli oneri sociali, alle singole direzioni di dipartimento, ripartizioni, unità organizzative equivalenti, istituti scolastici e circoli di scuola materna in proporzione ai posti assegnati alle rispettive strutture, tenendo anche conto del rapporto proporzionale tra gli stipendi iniziali, compresa l'indennità integrativa speciale, delle singole qualifiche funzionali. A tali fini vengono prese in considerazione per l'anno 2002 i posti assegnati al 1° ottobre 2002, mentre per gli anni successivi vengono presi in considerazione i posti assegnati al 1° gennaio rispettivamente al 1° settembre per il personale della scuola. Ai fini della determinazione del fondo complessivo per i premi di produttività non viene preso in considerazione il monte salario dell'area della dirigenza provinciale.
(5) Gli importi base del premio di produttività non assegnati si aggiungono all'importo assegnato alla rispettiva struttura dirigenziale per l'assegnazione dei premi di produttività aggiuntivi.
(6) Per l'assegnazione dei premi di produttività aggiuntivi al premio base valgono i seguenti criteri:
- importo massimo del premio aggiuntivo: il doppio del premio base;
- livello di valutazione delle prestazioni;
- complessità dei compiti assegnati;
- responsabilità che tali compiti comportono;
- disponibilità di assumere altri compiti;
- proporzionalità tra retribuzione totale (incluse le indennità) e prestazioni;
- assenze (ripetute o prolungate).
(7) I premi aggiuntivi possono essere attribuite anche solamente ad un numero limitato di dipendenti, evitando l'esclusione di interi gruppi di persone. Il premio base ed il premio aggiuntivo spettano anche al personale in aspettativa sindacale. La mancata assegnazione, anche in parte, del fondo è da giustificare una parte del competente dirigente mediante relazione da presentare al Direttore generale. La parte del fondo non assegnata confluisce nel fondo generale per l'anno successivo.
(8) Il personale ha diritto di prendere visione dell'elenco del personale a cui viene assegnato il premio aggiuntivo nell'ambito della struttura dirigenziale di appartenenza.
(9) Il raggiungimento degli obiettivi, risultati o compiti preventivamente concordati equivale ad una valutazione soddisfacente ai fini della progressione economica biennale prevista dall'articolo 56, commi 1, 2 e 3, del CCI del 29.07.1999, la quale, pertanto, viene concessa d'ufficio salvo che il preposto dirigente presenti prima della scadenza del relativo biennio una valutazione non soddisfacente sullo sviluppo della professionalità del personale interessato nel relativo biennio, rispettando comunque le modalità sulla valutazione di cui al comma 1. Per il personale collocato in aspettativa sindacale retribuita la progressione economica di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 56 del CCI del 29.07.1999 viene attribuito d'ufficio.
(10) La valutazione annuale delle prestazioni costituisce anche la base per la concessione dell'aumento individuale temporaneo dello stipendio di cui all'articolo 56, comma 4, del CCI 29.07.1999.
(11) Le organizzazioni sindacali possono chiedere alla Ripartizione del Personale informazioni sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte delle singole strutture dirigenziali e chiedere di essere sentiti.