(1) La Giunta provinciale può conferire l'incarico di coordinamento, su proposta del membro di Giunta preposto, sentito il direttore della ripartizione o preside della scuola interessata, nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) presenza minima di sei persone da coordinare, anche se dipendenti da altri enti, in casi eccezionali è sufficiente la presenza minima di quattro persone;
- b) necessità di garantire la funzionalità del servizio e la sorveglianza del relativo personale mediante apposito coordinatore/trice;
- c) durata massima dell' incarico: anni quattro, rinnovabile.
(2) L'incarico di coordinamento può essere revocato in qualsiasi momento previa contestazione da parte del direttore preposto sull'insoddisfacente espletamento dei compiti di coordinamento. L'interessato può presentare entro trenta giorni le sue controdeduzioni al superiore del direttore preposto il quale, qualora consideri sufficienti le controdeduzioni presentate, propone la revoca dell'incarico.
(3) L'indennità di coordinamento è determinata, di regola, nella seguente misura sullo stipendio mensile iniziale della qualifica funzionale di appartenenza:
- a) fino al quindici per cento per il coordinamento fino a sei dipendenti;
- b) fino al venti per cento per il coordinamento da sette a dieci dipendenti;
- c) fino al venticinque per cento per il coordinamento da undici a venti dipendenti;
- d) fino al trenta per cento per il coordinamento di oltre venti dipendenti.
(4) L'indennità di coordinamento prevista ai sensi del comma 3 può essere aumentata di un ulteriore dieci per cento, salvo il limite del trenta per cento, qualora con il coordinamento siano collegati compiti e responsabilità in materia di prevenzione e protezione dei rischi professionali. Tale aumento non è cumulabile con l'indennità di rischio di cui all'articolo 3.
(5) L'indennità di coordinamento viene corrisposta mensilmente per dodici mesi, salva la trasformazione graduale in assegno personale ai sensi della normativa in vigore.
(6) Rimangono salvi gli incarichi di coordinamento in atto alla data di entrata in vigore del presente accordo.
(7) Le indennità di coordinamento o compensi analoghi previsti dall'ordinamento del personale in vigore vengono rideterminati con l'attribuzione di un'indennità di coordinamento calcolata sullo stipendio mensile iniziale della qualifica funzionale di appartenenza, di importo comunque non inferiore alla relativa indennità in godimento.
(8) L'indennità di cui al comma 5 è gradualmente trasformata in assegno personale pensionabile ai sensi dell'articolo 8, comma 2, dell'accordo intercompartimentale per il periodo in cui il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo ha già percepito un'indennità di coordinamento o compenso analogo.
(9) Si applica il comma 4 dell'articolo 3.
(10) Con l'entrata in vigore del presente contratto cessa l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 85 della legge provinciale 23 maggio 1981, n. 11, nonché dell'articolo 11 della legge provinciale 23 giugno 1981, n. 12.
(11) In caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio l'indennità di coordinamento viene corrisposta secondo le modalità ed i limiti previsti per la corrisponsione dello stipendio.