(1) La sede di servizio del personale comandato per la durata di almeno un intero anno scolastico alla Provincia o ad enti dipendenti dalla Provincia ovvero all'amministrazione scolastica o all'Istituto pedagogico è trasferita nel luogo del comando. A tale personale il trattamento di missione previsto per il personale insegnante spetta dalla nuova sede di servizio.
(2) Al personale di cui al comma 1 spetta, per l'intera durata del comando, l'indennità prevista all'articolo 17 del Contratto collettivo per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano del 23.04.2003.
(3) Al personale di cui al comma 1 spetta, per l'intera durata del comando, un compenso forfetario per le spese di viaggio risultante dal trasferimento della sede di servizio dalla scuola di titolarità al luogo del comando nella misura massima annua di Euro 3000,00.
L'effettivo compenso è determinato dalla distanza tra la scuola di titolarità o dall'attuale dimora, se più vicina, e il luogo di comando nonché dalla possibilità di utilizzare mezzi di trasporto pubblici. Ulteriori criteri sono concordati a livello di contrattazione decentrata.
(4) Al personale di cui al comma 1 spetta, per l'intera durata del comando, un'indennità d'istituto annuale lorda nella misura minima di Euro 2.000,00 e massima di Euro 4.500,00. L'importo concretamente determinato è comunque comprensivo del premio annuale di produttività.
(5) L'ammontare concreto dell'indennità d'istituto, comprensivo della quota di premio di produttività ed il compenso forfetario per le spese di viaggio sono stabiliti nel contratto concernente il comando.
(6) Sull'indennità d'istituto individuale è liquidato un acconto mensile nella misura minima stabilita al comma 4. L'eventuale importo residuo ed il compenso forfetario per le spese di viaggio sono corrisposti nel mese di agosto.
7 L'orario di lavoro del personale di cui al comma 1 è di 38 ore settimanali.
(8) Per quanto non diversamente disposto dal presente contratto collettivo, al personale di cui al comma 1 si applicano tutte le altre disposizioni vigenti per il personale docente.