Pubblicato nel B.U. 24 luglio 2007, n. 30.
(1) Il presente contratto collettivo intercompartimentale si applica al personale dirigenziale appartenente ai seguenti comparti:
(2) Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2005 - 31 dicembre 2008 per la parte normativa e 1 gennaio 2007 31 dicembre 2008 per la parte economica. Esso rimane in vigore fino a quando non sarà sostituito dal successivo contratto collettivo intercompartimentale. Gli effetti economici decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali ed, in mancanza, dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto.
(3) Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme del precedente contratto collettivo intercompartimentale.
(4) Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali nè danno luogo ad azioni conflittuali.
(1) 2)
(2) La prima applicazione della disciplina di cui al comma 2 avrà luogo con lo stanziamento del fondo nel bilancio di previsione del rispettivo ente per l'anno 2007.
Sostituisce l'art.12, comma 2, del contratto collettivo 17 settembre 2003.
(1) 3)
(2) L'ente d'appartenenza può concedere al dirigente un rapporto di lavoro a tempo parziale con un orario non inferiore al 75 % dell'orario a tempo pieno, se sono fatte valere giustificati motivi personali. Tale rapporto a tempo parziale non può avere una durata superiore ad un anno nell'arco di un quinquennio del rapporto di lavoro. Rimangono in vigore regolamentazioni diverse e differenti già operanti a livello di comparto.
Reca modifiche all'art. 6, commi 1 e 3, del contratto collettivo 17 settembre 2003.
(1) Per gli anni 2005 e 2006, in favore del personale della dirigenza sanitaria, lo stipendio base, comprensivo dell'anzianità di servizio e l'indennità di posizione fissa, sono aumentati con le decorrenze e secondo le misure previste per gli aumenti degli stipendi per la generalità del personale dal contratto collettivo intercompartimentale del 6 giugno 2006. L'indennità integrativa speciale è aumentata con le decorrenze e secondo le misure previste dal contratto collettivo intercompartimentale del 6 giugno 2006 per la nona qualifica funzionale.
(2) Gli elementi retributivi di cui al comma 1 sono aumentati, a decorrere dall'anno 2007, con le decorrenze e secondo le misure previste per i rispettivi elementi retributivi dal contratto collettivo intercompartimentale per la generalità del personale, a meno che questa clausola contrattuale non venga disdetta, entro il 30 settembre con effetto dall'anno successivo, da parte della delegazione pubblica o della delegazione sindacale a ciò abilitata.
(1) L'articolazione dell'orario di lavoro per i dirigenti, compresi quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale, è finalizzata al soddisfacimento delle esigenze della rispettiva struttura, nel rispetto delle condizioni quadro fissate nel contratto di comparto.
(1) Con l'entrata in vigore del presente contratto e delle singole disposizioni dello stesso sono abrogate le norme con lo stesso incompatibili, ed in particolare il comma 2 e 4 dell'articolo 12 e l'articolo 15 del contratto collettivo intercompartimentale del 17 settembre 2003.