Pubblicato nel B.U. 11 luglio 2006, n. 28.
(1) Limitatamente all'anno scolastico 2005/2006 l'indennità di compensazione prevista dall'articolo 30 del testo unico dei contratti collettivi provinciali per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano del 23 aprile 2003 continua ad essere corrisposta a tutto il personale comandato in tale anno scolastico
(2) La disposizione di cui al comma 1 si applica con decorrenza 01.09.2005