Pubblicato nel B.U.18 gennaio 2005, n. 3.
(1) Il presente contratto collettivo intercompartimentale si applica al personale dei comparti di cui all'articolo 1 del contratto collettivo intercompartimentale del 1° agosto 2002, al quale vengono apportate alcune urgenti modificazioni ed integrazioni.
(2) Le disposizioni di cui al presente contratto trovano applicazione dal giorno della pubblicazione dello stesso, salve le diverse decorrenze stabilite nelle singole disposizioni.
(1) In caso di patologie gravi che limitano in misura determinante la possibilità di assistenza ai minori l'aspettativa per il personale con prole nonché il permesso per motivi educativi sono, su richiesta e previo presentazione di adeguata attestazione medica, interrotti con decorrenza dal terzo mese dall'accertamento della patologia.
(2) L'interruzione di cui al comma 1 non comporta la perdita del periodo residuo.
(3) Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione con decorrenza 1° gennaio 2004.
(1) L'ente presso il quale il personale viene comandato o messo a disposizione è tenuto a rimborsare all'ente di appartenenza gli interi elementi retributivi, inclusi gli oneri previdenziali e le quote del trattamento di fine rapporto comunque denominato, spettanti o eventualmente anticipati dall'ente di appartenenza medesimo per il periodo di comando o messa a disposizione.
(2) Per personale che cessa dal servizio per passaggio in mobilità ad uno degli enti pubblici di cui al presente contratto collettivo intercompartimentale ed al quale è stato corrisposto un acconto in attività di servizio sul trattamento di fine rapporto comunque non recuperabile parzialmente o totalmente all'atto della cessazione a causa di incapienza della quota di trattamento di fine rapporto dell'ente di provenienza, l'ente di destinazione provvede al rimborso all'ente di provenienza della quota non recuperata, con contestuale cessione del relativo credito.
(3) Al personale svolgente servizi extra scolastici alla data di entrata in vigore del presente contratto il trattamento di fine servizio comunque denominato viene liquidato in relazione a tutti i periodi di servizio, anche con interruzioni, prestati presso il relativo ente di cui al presente contratto, purché singolarmente utili in base alla normativa vigente nei periodi medesimi. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche al personale cessato dal servizio per pensionamento o per decesso nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore del presente contratto.
Sostituisce l'art. 23, comma 1, del Contratto collettivo 1° agosto 2002.
Integra l'art. 24 del Contratto collettivo 1° agosto 2002.
Reca modifiche all'allegato 2 del Contratto collettivo 1° agosto 2002.