(1) Con decorrenza 1.1.2005 i servizi di pulizia, di bidello e di custode delle scuole elementari vengono assunti dalla Provincia. Contemporaneamente il personale dei comuni in servizio alla data di sottoscrizione di questo accordo che presta continuamente servizio per almeno la metà dell'orario di lavoro annuale presso una scuola elementare - incluso il personale che deve essere assunto sulla base di un concorso già bandito - passa all'Amministrazione provinciale.
(2) Per il personale di cui al comma 1 che finora ha svolto per il comune altri compiti non assunti dall'Amministrazione provinciale vengono stipulate apposite convenzioni tra l'Amministrazione provinciale ed i singoli comuni in merito all'utilizzo del relativo personale e al rimborso dei connessi costi stipendiali.
(3) Il personale che ha prestato meno della metà dell'orario di lavoro annuale presso la scuola rimane assegnato al comune, salvo che le parti interessate concordino il passaggio all'Amministrazione provinciale. Le parti possono concordare, nel rispetto della disciplina sul lavoro a tempo parziale, un separato contratto di lavoro a tempo parziale con la Provincia e con il comune.
(4) Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato rimane assunto per il periodo ivi previsto, fatta salva la scadenza di tali contratti non oltre il 31.08.2005. Inoltre tale personale viene inserito nelle relative graduatorie della Provincia per incarichi a tempo determinato risp. per le apposite prove selettive. Il servizio comunale prestato nelle scuole elementari viene equiparato, ai fini dell'assegnazione della posizione nelle relativi graduatorie, al servizio prestato presso la Provincia, riservando al personale in servizio presso le scuole elementari una posizione prioritaria per il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato fino a quando il relativo posto non sarà occupato sulla base della prevista procedura concorsuale.
(5) I posti vacanti alla data di sottoscrizione di questo accordo o che si renderanno vacanti fino al 31.12.2004 e non sono ancora stati messi a concorso, non vengono più occupati dalla rispettiva Amministrazione con rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Il finanziamento di tali posti fino al 31.12.2004 è a carico del rispettivo comune, l'occupazione dei posti risp. l'esercizio di tale servizio avviene in concordanza con la ripartizione del personale della Provincia.
(6) Le già esistenti Graduatorie dei comuni per l'occupazione di un posto a tempo indeterminato possono essere prese in considerazione dall'Amministrazione provinciale fino al 31.03.2005 per la copertura dei posti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che si rendono vacanti fino a tale data.
(7) Al personale di cui al presente articolo non spetta alcun diritto di opzione. Esiste comunque la possibilità di occupare un posto comunale vacante già esistente. Il passaggio del personale avviene sulla base di apposito verbale tra il comune interessato e l'Amministrazione provinciale, nel quale sono specificati i nomi dei dipendenti da assumere, il corrispondente trattamento retributivo, l'orario di lavoro settimanale e tutti gli altri dati necessari.
(8) Alle O.O.S.S. viene trasmessa una lista con i nomi di tutti i dipendenti che passano dai rispettivi comuni alla Provincia, indicando anche il carico orario settimanale.