(1) L'orario flessibile viene articolato come segue:
- a) personale a tempo pieno:
7,30 - 8,45 fascia flessibile
8,45 - 12,15 fascia vincolata
12,15 - 14,30 fascia flessibile con una pausa obbligatoria di mezzogiorno di 1 ora ininterrotta, da fruirsi in modo flessibile
14,30 - 16,30 fascia vincolata
16,30 - 18,00 fascia flessibile
- b) personale a tempo parziale
- articolazione orizzontale di mattina:
7,30 - 9,00 fascia flessibile
9,00 - 11.45 fascia vincolata
11,45 - 13,00 fascia flessibile
- articolazione orizzontale di pomeriggio
13,30 - 14,30 fascia flessibile
14,30 - 16,30 fascia vincolata
16,30 - 18,00 fascia flessibile
- articolazione verticale:
Per le giornate intere si applica la disciplina prevista per il personale a tempo pieno e per le mezze giornate la relativa disciplina prevista per il personale a tempo parziale (di mattina o di pomeriggio).
(2) L'articolo 2 del decreto del Presidente della giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18, è abrogato.