(1) A tutti i medici specialisti ambulatoriali che svolgono la loro attività per conto dei Comprensori sanitari, alla cessazione del rapporto professionale spetta dopo un anno di servizio un premio di fine servizio nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato in base all'anzianità determinata ai sensi dell'articolo 29, comma 3, dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 2834 del 23 giugno 1997, esclusi i periodi per i quali sia già intervenuta liquidazione.
(2) Per le frazioni di anno, la mensilità di premio sarà ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e non calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni.
(3) Ciascuna mensilità, calcolata in base agli importi in vigore al momento della cessazione del rapporto, è ragguagliata alle ore effettive di attività ambulatoriale svolta dal medico in ogni anno di servizio. Conseguentemente ciascuna mensilità di premio potrà essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni è computata per mese intero, quella pari o inferiore a 15 giorni non è computata.
(4) Nel caso in cui nel corso del rapporto di lavoro fossero intervenute delle variazioni nell'orario settimanale di attività, il "premio" per ogni anno di servizio dovrà essere calcolato in base agli orari di attività effettivamente osservati nei diversi periodi dell'anno solare.
(5) Per i medici specialisti ambulatoriali con incarico a tempo indeterminato il premio di fine servizio è calcolato sul compenso orario di cui all'articolo 3, comma 1, sugli incrementi di anzianità di cui all'articolo 3, comma 2, del presente accordo e sul premio di collaborazione.
(6) Per i medici con incarico a tempo determinato il premio di fine servizio è calcolato sul 70 % del compenso orario di cui all'articolo 3, comma 1, sugli incrementi di anzianità di cui all'articolo 3, comma 2, del presente accordo e sul premio di collaborazione.
(7) Il premio è corrisposto entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto.
(8) La corresponsione del premio di fine servizio è dovuta dai Comprensori sanitari in base ai criteri previsti dall'Allegato E annesso al D.P.R. n. 884/1984, che qui si intendono integralmente richiamati.