(1) Il pediatra che si trovi nell'impossibilità di prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare al competente ufficio della Azienda, entro il 4° giorno, il nominativo del collega o dei colleghi che lo sostituiscono quando la sostituzione si protragga per più di tre giorni.
In caso di assenza il pediatra deve esporre apposito avviso all'ingresso dello stabile ove è collocato lo studio medico con le indicazioni atte ad individuare il sostituto e le modalità di sostituzione se il sostituto esplica l'attività sostitutiva in sede diversa.
Lo stesso avviso deve essere registrato anche sulla segreteria telefonica.
(2) Il pediatra deve farsi sostituire possibilmente da uno o più pediatri, in mancanza anche da medici di propria fiducia.
Le sostituzioni superiori a tre giorni possono avvenire di norma con le seguenti modalità e soltanto entro il distretto sanitario:
- a) Il pediatra convenzionato può sostituire uno o più convenzionati fino ad un totale massimo complessivo di 2.400 scelte con una tolleranza in eccesso del 10 % e comunque un convenzionato può sostituire un pediatra indipendentemente dal numero complessivo dei loro assistiti;
- b) un medico non convenzionato può sostituire uno o più pediatri convenzionati fino ad un massimo di 1.200 scelte con una tolleranza in eccesso del 10 % o un massimalista.
Nei mesi di luglio e agosto il medico non convenzionato può sostituire due massimalisti.
(3) Ove la sostituzione superi i trenta giorni il pediatra deve segnalare un solo sostituto.
(4) Le Aziende corrispondono i compensi dovuti direttamente al medico sostituito.
(5) Il pediatra che non riesca ad assicurare la propria sostituzione, deve tempestivamente informare la Azienda la quale provvede a designare il sostituto prioritariamente tra i medici inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 2 e secondo l'ordine della stessa. In tal caso i compensi spettano fin dal primo giorno al medico sostituto, fatta salva la corresponsione al medico sostituito dei compensi cui all'articolo 43, lettere D, E, I, L, M. del precedente accordo e dal 1° del mese successivo alla data di approvazione del presente accordo del 33 % dell'onorario professionale di cui all'articolo 42, comma 1, pt) 1 e delle indennità di cui all'articolo 42, comma 2, lettere D), E) F) del presente accordo.
(6) I rapporti economici fra il pediatra sostituito e quello sostituto, sono regolati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento allegato sub F).
(7) Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.
(8) Le norme di cui sopra si applicano anche nel caso di pediatra assente per gravidanza e puerperio.
(9) Fatte salve le ipotesi di malattia o per comprovati motivi di studio o per motivi di adozione, o maternità qualora il pediatra si assenti per più di sei mesi nell'anno, anche non continuativi, l'Azienda, sentito il Comitato di cui all'articolo 11, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa ed esamina il caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione del rapporto.
(10) Alla sostituzione del pediatra sospeso dagli elenchi per effetto di provvedimenti adottati a seguito di procedimento di cui all'articolo 12 provvede la Azienda con le modalità di cui al quinto comma. In tal caso i compensi sono corrisposti al sostituto fin dal primo giorno.
(11) Le scelte del pediatra colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al pediatra sospeso; salvo che i singoli aventi diritto avanzino richieste di variazione del pediatra di fiducia; tale variazione in ogni caso non può essere fatta in favore del medico incaricato della sostituzione, per tutta la durata della stessa, anche se il sostituto risulti essere stato iscritto nell'elenco prima di assumere tale incarico.
(12) L'attività di sostituzione a qualsiasi titolo svolta, non comporta l'iscrizione del pediatra nell'elenco.
(13) In caso di decesso del pediatra convenzionato, il suo sostituto può proseguire l'attività nei confronti degli assistiti già in carico al medico deceduto per non più di 6 mesi, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.