(1) Dopo l’articolo 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 34/bis (Assistenza sanitaria transfrontaliera)
1. L'autorizzazione preventiva all'assistenza sanitaria transfrontaliera ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, può essere concessa indipendentemente dal fatto che l’assistenza sanitaria in questione possa essere prestata nel territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico.
2. Avverso il diniego di autorizzazione preventiva di cui al comma 1 nonché avverso il diniego della richiesta di rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera ai sensi della direttiva 2011/24/UE è ammesso ricorso alla commissione di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I costi relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera sono rimborsati in misura corrispondente alle tariffe provinciali vigenti, indipendentemente dalla compartecipazione alla spesa secondo la normativa vigente.“
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 20.000 euro annui, si provvede mediante la riduzione dell’autorizzazione di spesa all’unità previsionale di base 10100 di cui alla legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1, di 20.000 euro. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.