(1) I commi 2 e 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, sono così sostituiti:
“2. Lo svolgimento di spettacoli in luogo pubblico o aperto al pubblico e l’esercizio di sale da ballo, da bigliardo, da giochi e di attrazione sono soggetti all’autorizzazione del Presidente della Provincia, che col medesimo provvedimento autorizza, ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, anche la somministrazione di cibi e bevande.
3. Ove sussista il pericolo di grave disturbo dell’ordine pubblico, della sicurezza e della quiete pubblica, può essere vietato lo svolgimento degli spettacoli o possono essere imposte le necessarie limitazioni di tempo e di luogo.”
(2) Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, è aggiunto il seguente comma:
“5. Non sono soggette alla presente legge le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.”