(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 1, commi 2, lettere Q1) e R), 6 e 12, si provvede con una quota delle risorse di cui all’articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8.
(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.