(1) I comuni deliberano annualmente la tariffa rifiuti per l'anno successivo, entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, e comunicano il relativo provvedimento entro il 30 giugno all'Ufficio provinciale gestione rifiuti.
(2) Nelle zone di cui all'articolo 8, comma 1, ed in zone al di fuori dell'area centrale, nelle quali il servizio di raccolta viene svolto con minore frequenza, la tariffa può essere ridotta in proporzione alla minore ricorrenza della raccolta e alla distanza dal più vicino punto di raccolta.
(3) Nel regolamento sulla tariffa rifiuti sono stabilite tariffe giornaliere per lo smaltimento di rifiuti urbani prodotti da persone che, con o senza autorizzazione, occupano temporaneamente aree o locali pubblici o adibiti ad uso pubblico. La tariffa giornaliera per i venditori ambulanti è costituita da un importo fisso, mentre quella per organizzatori di feste o di altre manifestazioni è calcolata anche sulla base della quantità conferita.
(4) Secondo il principio comunitario chi inquina paga i comuni garantiscono una misurazione quantitativa dei rifiuti residui distinguendo tra categoria utenze domestiche e altre utenze. Salvo quanto contenuto nelle presenti disposizioni la divisione dei costi ai soggetti di cui all’articolo 33 comma 2 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, viene stabilita dal comune.