(1) Il Centro utilizza ed amministra i beni immobili già in possesso del Centro o messi a disposizione dalla Provincia, necessari all'espletamento della propria attività.
(2) Il patrimonio immobiliare rimane di proprietà della Provincia ed è amministrato a cura e spese del Centro. Il patrimonio mobiliare, compresi i beni mobili registrati, sono acquisiti alla proprietà del Centro, che ne cura l’inventariazione e la gestione.
(3) Le spese per la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici nonché le spese per l'acquisto di beni immobili destinati alla sperimentazione sono a carico del bilancio provinciale.
(4) La costruzione di edifici e i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono eseguiti di norma dall'ufficio competente della Ripartizione provinciale Edilizia e servizio tecnico. In caso di necessità detti lavori possono anche essere eseguiti in amministrazione diretta dal Centro e a sue spese, ed in tal caso il Consiglio di amministrazione può nominare un direttore o una direttrice dei lavori.
(5) In caso di necessità, il Centro può costruire, a proprie spese, capannoni ed altri edifici di minore entità e a carattere non fisso, anche su terreni presi in affitto a scadenza almeno novennale, previo consenso del proprietario o delle proprietaria e nel rispetto delle norme di legge vigenti.