(1) Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la Provincia è autorizzata a sostenere direttamente o indirettamente l’accesso al credito delle imprese garantito dalle Cooperative di garanzia fidi attraverso i seguenti strumenti:
(2) La Provincia riconosce il ruolo delle associazioni di categoria come ulteriore canale di informazione, di consulenza e di contatto con le imprese con riferimento alle prestazioni delle Cooperative di garanzia fidi.