(1) La Provincia può erogare un apporto straordinario ai fondi rischi delle Cooperative di garanzia fidi a fronte delle garanzie dagli stessi erogate negli anni 2009 e 2010 a valere sulle misure “anti-crisi”, in contropartita della contestuale estinzione delle contro-garanzie assunte dalla Provincia sulle operazioni di finanziamento sottostanti le suddette garanzie. L’importo e le modalità di erogazione del contributo straordinario sono determinate dalla Giunta provinciale.