(1) L’articolo 21/bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:
“Art. 21/bis (Concorso al riequilibrio della finanza pubblica)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio sono stanziati i mezzi finanziari definiti all’articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, quale concorso finanziario della Provincia al riequilibrio della finanza pubblica da attuarsi nelle forme ivi stabilite.”
(2) L’articolo 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 45 (Rinuncia alla riscossione di entrate provinciali di modesta entità)
1. La legge di approvazione del bilancio può autorizzare il Direttore della Ripartizione Finanze a disporre la rinuncia alla riscossione di entrate a natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento, per ogni singola entrata, risulti eccessivo rispetto all’ammontare della medesima, entro un limite massimo fissato nella stessa legge. Detto limite resta valido anche per gli anni successivi, ove non venga variato con successiva legge di bilancio.
2. Non si procede alla riscossione coattiva di crediti provinciali aventi natura non tributaria d’importo inferiore a 35,00 euro.
3. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi provinciali, comprensivi di sanzioni amministrative o interessi ovvero costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun periodo d'imposta non superi l'importo stabilito per i crediti relativi ai tributi erariali dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1999, n. 129, e successive modifiche, e sempreché il credito non derivi da violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo. L'importo predetto costituisce anche il limite al di sotto del quale non sono effettuati i rimborsi di tributi provinciali.”
(3) Il comma 7 dell’articolo 48 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:
“7. Per le spese correnti o in conto capitale necessarie per il funzionamento degli uffici e dei servizi provinciali possono essere assunti impegni estesi a carico degli esercizi successivi, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o altre spese correnti continuative e ricorrenti, l'impegno può anche estendersi a più esercizi a norma della consuetudine o se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.”