(1) Il comma 2 dell’articolo 10 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, è così sostituito:
“2. Hanno diritto a beneficiare delle sovvenzioni le cittadine e i cittadini dell’Unione europea residenti in un comune della provincia di Bolzano che abbiano concluso la scuola primaria e non abbiano raggiunto il sessantunesimo anno di età. Le cittadine e i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in Italia sono equiparati ai cittadini italiani.”
(2) Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Sono ammessi al beneficio delle sovvenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, le cittadine e i cittadini dell’Unione europea residenti [ininterrottamente per un anno] 2) in provincia di Bolzano, che abbiano assolto l’obbligo scolastico. Le cittadine e i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in Italia sono equiparati ai cittadini italiani.”
(3) Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, sono aggiunte le seguenti lettere:
“d) cittadine e cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in Italia, e quindi equiparati ai cittadini italiani;
e) cittadine e cittadini extracomunitari residenti in provincia di Bolzano [da almeno cinque anni] 2), che frequentano, al di fuori del territorio provinciale, istituzioni scolastiche o formative professionali non esistenti in provincia di Bolzano.”
(4) Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, sono aggiunte le seguenti lettere:
“d) cittadine e cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in Italia e cittadine e cittadini che abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva comunitaria 2004/83/CE, che sono equiparati alle cittadine e ai cittadini italiani.
e) cittadine e cittadini stranieri di Stati non appartenenti all’Unione europea, frequentanti università al di fuori del territorio della provincia di Bolzano, purché residenti [da cinque anni] 2) in provincia di Bolzano.”
(5) Il comma 3 dell’articolo 13 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è abrogato.
(6) Le cittadine e i cittadini stranieri di Stati appartenenti all’Unione europea, che abbiano i requisiti per soggiornare in Italia, nonché i loro familiari, godono del principio di parità di trattamento rispetto alle cittadine e ai cittadini italiani.