(1) È istituita l’Anagrafe degli eletti e dei nominati della Provincia di Bolzano.
(2) Essa è istituita presso la Presidenza della Giunta provinciale che ha l’onere della tenuta e dell’aggiornamento. L’Anagrafe sarà accessibile su rete internet.
(3) Nel registro dell’Anagrafe sono compresi tutti gli eletti e/o nominati dal Consiglio provinciale, dalla Giunta o dagli assessori provinciali. Per eletti e/o nominati si intendono coloro che siano chiamati ad esercitare un mandato di rappresentanza degli enti da cui sono stati eletti e/o nominati in società partecipate dalla Provincia, organismi di rappresentanza di varia natura, enti strumentali, agenzie e fondazioni.