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1. La presentazione di domande per l'ammissione ai tipi di agevolazione edilizia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere E3), F1) e F3), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, è sospesa con effetto dall'01.05.2006.
2. Le domande per i citati tipi di agevolazione di cui al punto 1, che sono state già presentate o che verranno presentate fino al 30.04.2006, sono ammesse alle agevolazioni in base alle norme vigenti.
3. I fondi previsti nel programma degli interventi di cui all'articolo 6 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, per i tipi di agevolazione di cui al punto 1 e che non sono utilizzati per le domande già presentate o che verranno presentate fino al 30.04.2006, sono destinati con provvedimento separato ad altri interventi di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata.
4. In occasione delle imminenti modifiche alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, gli articoli 71 e 76 della citata legge provinciale saranno modificate nel senso esposto nelle premesse.