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1. di esonerare, in base alla motivazione di cui nelle premesse, il vicario delle scuole secondarie dall'attività di insegnamento fino al 50%, nel caso di reggenza purché le due direzioni abbiano un numero minimo complessivo di 25 classi;
2. di esonerare dall'attività di insegnamento fino al 30% il vicario degli istituti comprensivi di scuole e di istituti di più ordini e gradi, purché le singole scuole od istituti siano situati in edifici diversi;
3. di esonerare dall'attività di insegnamento fino al 50% il vicario degli istituti comprensivi di scuole e di istituti di più ordini e gradi, purché le singole scuole od istituti siano situati in località diverse;
4. di esonerare il vicario delle scuole elementari e secondarie con almeno 30 classi dall'attività di insegnamento fino al 50%
5. di autorizzare gli intendenti scolastici a stabilire con proprio decreto, nel rispetto dell'organico complessivo provinciale, la misura dell'esonero.