....omissis....
1. (1) sino a diversa disciplina da determinarsi a livello contrattuale:
al personale delle Aziende speciali unità sanitarie locali con incarico di capo ufficio appartenente alla 6°, 7°, 8°, 8°bis e 9° qualifica funzionale è corrisposta un'indennità mensile sino allo 0,5 dello stipendio base iniziale mensile dell'8° qualifica funzionale del S.S.P. che viene corrisposta per 13 mensilità;
2. (2) sino a diversa disciplina da determinarsi a livello contrattuale: al personale dipendente delle Aziende speciali unità sanitarie locali con incarico di direttore di ripartizione già inquadrato nella 6°, 7°, 8°, 8°bis, 9° qualifica funzionale è corrisposta un'indennità mensile sino a 1 dello stipendio base iniziale mensile dell'8° qualifica funzionale del S.S.P. che viene corrisposta per 13 mensilità;
3. di corridpondere l'indennità di funzione a seguito dell'approvazione dell'organigramma del settore amministrativo da parte della Giunta provinciale;
4. di prendere atto che l'indennità di funzione viene corrisposta ai dirigenti capi ufficio e di ripartizione che svolgevano tale incarico all'entrata in vigore della L.P. n. 1/2000;
5. (3) al personale inquadrato nella 9aqualifica funzionale che attualmente gode già dell'indennità di direzione viene corrisposta la differenza tra l'indennità di cui alla L.P. 1/2000 e l'indennità di direzione;
6. (4) di prendere atto che detta indennità non viene presa a riferimento ai fini del calcolo del premio di produttività (sub I);
7. (5) di prendere atto che la spesa per l'anno 2000 derivante della presente deliberazione ammonta a Lire 931.000.000 che trova copertura sul capitolo 52110;
8. (6) di provvedere ad impegnare la spesa sul capitolo 52110 non appena approvato il bilancio 2000 di assestamento;
9. (7) di provvedere a liquidare le spese a ciascuna Azienda speciale unità sanitaria locale dietro presentazione della rendicontazione;