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1. Nella campagna viticola 2009/2010 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino ancora in fermentazione e del vino ottenuto dalla varietà di uve da vino classificato e ottenuti in Provincia di Bolzano.
2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non può superare il limite di 1,5 % vol.
3. L'aumento del titolo volumico naturale può essere ottenuto:
a) per quanto riguarda le uve fresche, il mosto, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino ancora in fermentazione mediante aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato;
b) per quanto riguarda il mosto di uve mediante concentrazione parziale, compresi l'osmosi inversa;
c) per quanto riguarda il vino mediante concentrazione a freddo.
Ciascuna delle operazioni citate esclude il ricorso alle altre se è versato un aiuto all'arricchimento.
4. L'arricchimento di partite per la produzione di spumanti precedentemente non arricchiti possono essere arricchiti fino al limite di 1,5 % vol in una sola volta nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato. L'operazione è consentita solamente per le uve provenienti della Provincia di Bolzano delle varietà Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero.
5. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.