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In vigore al: 17/07/2014
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Normativa provinciale
Trasporti
Disciplina delle linee di trasporto funiviario
Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1
b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1
1)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
Titolo I
Disposizioni generali
Titolo II
Funivie in servizio pubblico
Titolo III
Funivie in servizio privato e teleferiche
Titolo IV
Disposizioni comuni per le funivie in servizio pubblico e privato e disposizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea
Titolo V
Sanzioni amministrative e organi di vigilanza
Titolo VI
Disposizioni transitorie e finali
Caricamento in corso
Deutsch
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Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
A Partecipazioni provinciali
B Tributi provinciali
C Finanze locali
a) LEGGE PROVINCIALE 18 aprile 1978, n. 18
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4-13.
b) Legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32
c) LEGGE PROVINCIALE 20 agosto 1985, n. 12
d) Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6
e) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1994, n. 6 —
f) Legge provinciale 20 giugno 2005, n. 3
g) Legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8
h) Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3
D Bilancio provinciale
E - Debito fuori bilancio
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
A Servizio sanitario
B Medicina preventiva-assistenza sanitaria
C Igiene
D Piano sanitario provinciale
E Salute mentale
F Accordi di lavoro
a) Accordo 11 dicembre 2007
a) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1997, n. 2834
b) Accordo 14 aprile 2008
c) Accordo15 settembre 2008
c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 3366
d) Accordo5 maggio 2009
e) Accordo 11 dicembre 2007
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 6151
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1999, n. 5
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 4504
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 2000, n. 2912
i) Accordo 22 dicembre 1998
Area dell'attività specialistica extra-degenza
Art. 1
Art. 2 (Incompatibilità)
Art. 3 (Massimale orario e limitazioni)
Art. 4 (Mobilità)
Art. 5 (Riduzione o soppressione dell'orario - Revoca dell'incarico)
Art. 6 (Cessazione dall'incarico)
Art. 7 (Sospensione dall'incarico)
Art. 8 (Conferimento di incarico per turni disponibili)
Art. 9 (Modalità per l'attribuzione dei turni disponibili)
Art. 10 (Comitato consultivo zonale)
Art. 11 (Funzionamento del Comitato zonale di cui all'articolo 10)
Art. 12 (Responsabilità convenzionali e violazioni - Collegio arbitrale)
Art. 13 (Doveri e compiti dello specialista)
Art. 14 (Organizzazione del lavoro)
Art. 15
Art. 16 (Prestazioni di attività extra-moenia)
Art. 17 (Aggiornamento professionale - Formazione permanente)
Art. 18 (Tutela sindacale)
Art. 19 (Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro)
Art. 20 (Diritto all'informazione)
Art. 21 (Consultazione tra le parti)
Art. 22 (Assenze non retribuite - Mandati elettorali)
Art. 23 (Assenza per servizio militare)
Art. 24 (Malattia - Gravidanza)
Art. 25 (Permesso annuale retribuito - Congedo matrimoniale)
Art. 26 (Sostituzioni)
Art. 27 (Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi)
Art. 28 (Compensi)
Art. 29 - 36.
Art. 37 (Riscossione delle quote sindacali)
Art. 38 (Commissione professionale)
Art. 39 (Rapporti tra lo specialista e la dirigenza sanitaria dell'Azienda)
Art. 40 (Esercizio del diritto di sciopero - Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione)
Art. 41
Norma finale n. 1
Norma finale n. 2
Norma finale n. 3
Norma finale n. 4
Norma finale n. 5
Norma finale n. 6
Norma finale n. 7
Norma finale n. 8
Norma finale n. 9
Foglio notizie
Prestazioni particolari
j) Accordo 1° agosto 2000
G - Emergenza sanitaria – COVID-19
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
a) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1979, n. 14
Art. 1
Art. 2
Art. 3-4.
Art. 5
Art. 6-8.
a) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1979, n. 14
b) LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1982, n. 29
Art. 1-3.
Art. 4
Art. 5-6.
Art. 7
c) LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1983, n. 2
d) LEGGE PROVINCIALE 14 giugno 1983, n. 16
e) Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5 (2)
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 gennaio 2005, n. 163
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
A Disciplina delle linee di trasporto funiviario
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 21
b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1
B Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
C Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
D Disposizioni varie
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico