(1) La presente legge disciplina la contrassegnazione di alimenti che non contengono o non sono costituiti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, al fine di informare il consumatore sulle caratteristiche degli stessi.
(2) Per “organismo geneticamente modificato”, di seguito denominato OGM, si intende un organismo così come definito dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001. 3)