(1) Contestualmente all'acquisizione della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche, ai capi d'istituto che abbiano frequentato, ai sensi delle vigenti disposizioni, apposito corso di formazione è conferita la qualifica dirigenziale. La qualifica dirigenziale viene comunque conferita con decorrenza 1 settembre 2000, anche nel caso in cui la personalità giuridica sia attribuita, in applicazione del primo piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, successivamente alla data prevista dal comma 4 dell'articolo 2.10)
(2) Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è titolare delle relazioni sindacali. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica è il superiore del personale assegnato all'istituzione scolastica autonoma dalla Provincia e dai Comuni.
(3) Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e le migliori condizioni per l'apprendimento nonché la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'attuazione del diritto all'apprendimento degli alunni e delle alunne, per l'esercizio della libertà d'insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologico-didattica e per l'esercizio della libertà educativa delle famiglie, in quanto diritto primario.
(4) Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico o alla dirigente scolastica autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In conformità al piano dell'offerta formativa, alle disposizioni vigenti ed ai principi e criteri stabiliti con contrattazione collettiva il dirigente scolastico o la dirigente scolastica attribuisce al personale della scuola le funzioni da svolgere.
(5) In base ai criteri generali deliberati dal consiglio di circolo o di istituto, il dirigente scolastico o la dirigente scolastica definisce l'orario di servizio della scuola, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro del personale scolastico, in relazione alle esigenze funzionali della scuola e della comunità locale.
(6) Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formative ed è responsabile dei risultati che sono valutati tenuto conto della specificità delle loro funzioni.
(7) Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica assume le funzioni amministrativo-contabili della Giunta esecutiva di cui all'articolo 8 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, fatte salve le specifiche competenze affidate al responsabile amministrativo o alla responsabile amministrativa in tale materia.
(8) È competenza del dirigente scolastico o della dirigente scolastica l'autorizzazione all'uso dei locali scolastici per le attività extrascolastiche. Contro il provvedimento di diniego dell'utilizzo di edifici e impianti scolastici, per iniziative extrascolastiche è ammesso ricorso per gli immobili di proprietà della provincia al competente assessore provinciale al patrimonio e per gli altri immobili all'ente proprietario, che decide in via definitiva. Per gli immobili di proprietà della Provincia l'assessore provinciale al patrimonio decide in via definitiva, sentiti le assessore o gli assessori competenti.
(9) La dirigenza scolastica è incompatibile con gli uffici di sindaco/sindaca di un comune, assessore/assessora di comune con più di 20.000 abitanti, presidente di comunità comprensoriale, di azienda municipalizzata o di unità sanitaria locale. Il dirigente scolastico/la dirigente scolastica che ricopra uno dei predetti uffici, viene collocato/collocata in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.11)
(10) In prima applicazione della presente legge nei confronti dei dirigenti scolastici/delle dirigenti scolastiche che al 1 settembre 2000 già esercitano un mandato politico che risulti incompatibile con l'incarico dirigenziale ai sensi del comma 9, tale comma non trova applicazione per la durata del mandato in corso.7)