Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 17 agosto 1999, n. 37.
(1) La spesa per l'attuazione della presente legge sarà autorizzata con legge finanziaria annuale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge delle Provincia.