Pubblicata nel B.U. 28 ottobre 1997, n. 51.
L'art. 1 è stato abrogato dall'art. 25, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
(1) La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a promuovere la costituzione ed a partecipare al capitale di una società per azioni, denominata "SEL S.p.A." (Società elettrica altoatesina p.A.).
(2)3)
(3)3)
(4)3)
I commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 sono stati abrogati dall'art. 25, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 1 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1, modificato dall'art. 18 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7, ed infine abrogato dall'art. 48, comma 1, lettera h), della L.P. 10 giungo 2008, n. 4.
L'art. 3 è stato abrogato dall'art. 25, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
L'art. 3/bis è stato inserito dall'art. 7 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2, e poi abrogato dall'art. 25, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
L'art. 4 è stato abrogato dall'art. 25, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.
Abrogato dall'art. 58 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.