(1) Il comitato EDP per i servizi sanitari e sociali è organo consultivo della Giunta provinciale in materia di progetti per l'automazione di procedure del sistema informativo dei servizi sanitari e sociali dell'Alto Adige, con esclusione dei servizi gestiti dalla Provincia.
(2) Il comitato coordina tutte le attività, anche tecnico-operative, riguardanti la realizzazione del sistema informativo dei servizi sanitari e sociali, con esclusione di quelli gestiti dalla Provincia, sulla base delle direttive emanate dalla Giunta provinciale.
(3) Al comitato vengono inoltre attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 9 della L.P. n. 33/1982, limitatamente ai servizi sanitari e sociali, con esclusione di quelli gestiti dalla Provincia.
(4) Il comitato si attiene agli standards fissati dal comitato di coordinamento EDP di cui all'articolo 8 della L.P. n. 33/1982.
(5) Il parere del comitato EDP per i servizi sanitari e sociali è obbligatorio e sostituisce il parere del comitato di coordinamento EDP di cui all'articolo 8 della L.P. n. 33/1982 e della commissione di cui all'articolo 22 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2.