(1) I dirigenti che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono le qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 51 della L.P. n. 11/1981, o sono iscritti nel ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 106 della stessa legge o all'articolo 53 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, conservano lo stato giuridico in atto, salvo quanto disposto dal comma 6 del presente articolo.
(2)49)
(3) Il direttore generale che alla data di entrata in vigore della presente legge è preposto alla Segreteria della Giunta provinciale rimane preposto alla direzione generale di cui all'articolo 4 per la durata dell'incarico in atto. Il direttore generale che alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni di ragioniere generale della Provincia conserva a tempo indeterminato la relativa qualifica.
(4) L'Ispettore generale che alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni di vice-segretario della Giunta provinciale e regge l'Ispettorato degli affari legislativi, legali e contrattuali, assume a tempo indeterminato le funzioni di vice-direttore generale ed è preposto alla ripartizione Avvocatura della Provincia.
(5)49)
(6) Il ragioniere generale, i direttori di ripartizione, gli ispettori generali e i direttori di ufficio che alla data di entrata in vigore della presente legge sono preposti a tempo indeterminato ad una ripartizione o struttura equiparata o ad un ufficio, con deliberazione della Giunta provinciale sono preposti rispettivamente ad una ripartizione o ad un ufficio almeno in parte corrispondente alla struttura precedentemente diretta, tenendo possibilmente conto delle preferenze espresse dagli interessati entro 30 giorni dalla richiesta.
(7) I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono preposti, in via provvisoria, a titolo di reggenza o di sostituzione ad una ripartizione o struttura equiparata o ad un ufficio, continuano ad esercitare le relative funzioni fino alla prima copertura delle relative direzioni a norma della presente legge.
(8) A seguito del rientro dall'aspettativa per mandato politico del funzionario di cui al comma 4, è istituita, per il medesimo, la qualifica di vicedirettore generale ad esaurimento. I funzionari che esercitavano le funzioni di vicedirettore generale e di direttore della Ripartizione Avvocatura della Provincia nel periodo di collocamento in aspettativa del funzionario di cui al comma 4, sono nominati, secondo le modalità di cui all'articolo 14, vicedirettore generale e direttore della Ripartizione Avvocatura della Provincia.50)
(9) Il funzionario che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le funzioni di direttore reggente della Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio, rimane preposto a detta ripartizione fino all’implementazione degli interventi anticongiunturali in corso di definizione e, comunque, non oltre il 26 ottobre 2013.51)
(10) A far data dal 1° gennaio 2010, il funzionario che esercita le funzioni di coordinatore dei musei provinciali è nominato direttore della Ripartizione Musei.51)
(11) Il funzionario che alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni di direttore reggente della Ripartizione provinciale Sanità, rimane preposto a detta ripartizione fino al completamento del riordino del servizio sanitario provinciale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.52)
[(12) Fino a quando non sarà diversamente disposto con contratto collettivo provinciale, per il personale che svolge le funzioni dirigenziali a titolo di reggenza la misura prevista per la trasformazione dell’indennità di funzione in assegno personale pensionabile quale distinto, fisso e continuativo elemento di retribuzione, è raddoppiata con decorrenza dall’assunzione delle funzioni dirigenziali in atto.]52)53)