Pubblicata nel B.U. 20 dicembre 1988, n. 57.
(1) Per i trasferimenti del personale di ruolo da uno ad altro comune sono istituite apposite graduatorie permanenti distinte per qualifiche funzionali. L'effettuazione dei trasferimenti può comportare anche il passaggio di ruolo qualora trattasi di ruoli affini.
(2) Con regolamento di esecuzione saranno individuate le categorie di personale soggette alla disciplina del precedente comma, nonché stabiliti i criteri, le modalità, le condizioni ed i limiti per la formazione delle graduatorie e la concreta effettuazione dei trasferimenti.
(3) Gli articoli 9 e 10 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di prima approvazione delle graduatorie di cui al primo comma.