(1) I sussidi possono essere concessi solo per film revisionati ed ammessi alla proiezione in pubblico, ai sensi delle vigenti norme.
(2) L'importazione di un film di qualità può essere sussidiata una sola volta nell'anno solare. La proiezione di un film di qualità può essere sussidiata fino a dieci volte nell'anno solare, purché effettuata in comuni diversi.
(3) Ogni impresa di importazione e noleggio di film può ricevere nell'anno solare non più di 25 sussidi. Ogni esercente cinematografico può ricevere nell'anno solare non più di 40 sussidi per la proiezione di film di qualità, di cui 20 per film in lingua italiana e 20 per film in lingua tedesca. Ogni circolo di cultura cinematografica può ricevere nell'anno solare sussidi per non più di 40 film di qualità, di cui 20 in lingua italiana e 20 in lingua tedesca. Ogni circolo può ricevere per ogni film di qualità fino a dieci sussidi, purché i film vengano proiettati in comuni diversi.
(4) 5)
(5) I sussidi che, per mancanza di fondi in bilancio provinciale, non possono essere assegnati nell'anno di riferimento, possono essere concessi nell'anno successivo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, in base alle domande già presentate.
(6) Gli importi dei sussidi stabiliti all'articolo 4, comma 1, ed all'articolo 5, commi 1 e 2, possono essere aggiornati annualmente dalla Giunta provinciale entro il limite massimo delle variazioni in aumento del costo della vita, secondo l'indice rilevato dall'ISTAT. 6)