(1) I documenti conservati presso l'archivio provinciale sono liberamente consultabili ad eccezione dei:
- documenti di carattere riservato, dichiarati tali dalla Giunta o dal Consiglio provinciale, che diventano consultabili soltanto 50 anni dopo la data di emissione;
- documenti relativi a situazioni esclusivamente private di persone, che diventano consultabili soltanto dopo 70 anni.
(2) Il Direttore della Ripartizione provinciale beni culturali può consentire la consultazione di documenti, a scopo di studio, anche prima della scadenza dei termini indicati rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1.5)
(3) I documenti di proprietà di privati e da questi donati, venduti ovvero lasciati in legato, in eredità o in deposito all'archivio provinciale, sono sottoposti alla disciplina di cui ai commi precedenti.
(4) I depositanti o coloro che donano, vendono o lasciano in eredità o in legato archivi o documenti all'archivio provinciale ai sensi degli articoli 19 e 24, possono porre la condizione della consultabilità, di tutto o di una parte dei documenti dell'ultimo settantennio, soltanto con il loro consenso.
(5) Detta limitazione non è coperante nei confronti degli aventi causa delle persone nominate nel comma precedente, qualora si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali ai quali siano interessati per il titolo d'acquisto.
(6) Le norme contenute nel presente articolo sono applicabili anche:
- agli archivi di deposito della Provincia autonoma di Bolzano, purché non in contrasto con ordinamenti particolari;
- agli archivi degli altri enti pubblici locali.