Pubblicata nel B.U. 23 agosto 1977, n. 41.
(1) In sede di prima applicazione della presente legge, il personale insegnante ed amministrativo, già incaricato a tempo pieno e a stipendio annuo presso i corsi di musica del "Südtiroler Kulturinstitut" all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, viene, con delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina, inquadrato quale personale dell'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina, nelle carriere corrispondenti alle mansioni effettivamente esercitate ed in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 5.
(2) Tale inquadramento avviene su domanda degli interessati e a condizione che all'atto dell'assunzione sia cessato a tutti gli effetti il rapporto d'impiego con il "Südtiroler Kulturinstitut".
(3) Ai soli effetti della progressione in carriera vengono riconosciuti gli anni di servizio prestati presso il "Südtiroler Kulturinstitut".