Pubblicata nel B.U. 23 agosto 1977, n. 41.
(1) In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi di ciascun istituto o di gravi irregolarità, la Giunta provinciale può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione e nominare in sua vece un amministratore straordinario, il quale dovrà provvedere all'ordinaria amministrazione dell'istituto e promuovere, entro i sei mesi successivi alla sua nomina, la ricostituzione del consiglio di amministrazione.