Vedi l'art. 13 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36, e l'art. 19 della L.P. 13 ottobre 1993, n. 15, modificato dall'art. 10 della L.P. 17 agosto 1994, n. 8:
Art. 19 (Aspettativa ai fini di pensione del personale femminile)
(1) Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni dell'articolo 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, salvo quanto disposto dal presente articolo.
(2) Il personale collocato nell'aspettativa di cui al comma 1 dell'articolo 53 della legge provinciale n. 4/ 1972 prima dell'entrata in vigore della presente legge, che al termine dell'aspettativa medesima non abbia maturato, inclusi eventuali altri servizi ricongiunti o riscattati od altrimenti utili, i requisiti di servizio per il conseguimento del diritto a pensione ai sensi della vigente normativa statale viene trattenuto in aspettativa limitatamente al periodo di tempo necessario per il raggiungimento dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione. L'aspettativa retribuita disposta in base al citato articolo 53, comma 3, termina comunque alla scadenza indicata nei relativi provvedimenti di collocamento in aspettativa.
(3) Con decorrenza dal 1° gennaio 1994 l'aspettativa supplementare non retribuita di cui al comma 2 è in ogni caso prorogata fino al 31 agosto successivo alla data di maturazione dei requisiti di servizio di cui al comma 2.
(4) La retribuzione pensionabile utile ai fini della liquidazione del trattamento previsti dal comma 3 dell'articolo 53 della legge provinciale n. 4/ 1972, spettante al personale collocato in aspettativa con decorrenza dal 1° gennaio 1993, viene determinata secondo i criteri indicati nell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
(5) Durante la predetta aspettativa supplementare la contribuzione previdenziale è a carico del personale e viene anticipata dall'amministrazione, con l'obbligo di rivalsa nei confronti del personale medesimo. Per il personale collocato nell'aspettativa di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 1992 tale rivalsa è limitata alla quota della contribuzione previdenziale a carico del personale medesimo.
(6) Il personale di cui al comma 2 può, in caso di vacanza di posti, chiedere la riammissione in servizio. In tale caso la riammissione non è subordinata al rimborso di quanto percepito durante l'aspettativa di cui al comma 3 dell'articolo 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.
vedi anche l'art. 2 del D.P.G.P. 23 marzo 1998, n. 8:
Art. 2 (Collocamento a riposo)
(1) Il comma 3 dell'articolo 19 della legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 15, trova applicazione limitatamente al personale in aspettativa supplementare non retribuita che maturi il diritto a pensione a decorrere dal 17 agosto 1995 oppure che sia stato riammesso in servizio a norma del citato articolo 19.
(2) La norma di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica.